La violazione degli obblighi di assistenza familiare: articoli 570 c.p. e 570 bis c.p.

violazione degli obblighi di assistenza familiare

Nel panorama dei delitti contro la famiglia, particolare rilievo assume la violazione degli obblighi di assistenza familiare, disciplinata dagli articoli 570 e 570 bis del codice penale. Queste norme tutelano il sostentamento e il benessere dei familiari, garantendo la punibilità di comportamenti lesivi degli obblighi di assistenza morale e materiale.

L’articolo 570 c.p.: disciplina e casistica

L’art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro chi, abbandonando il domicilio domestico o assumendo una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza genitoriale, di tutela legale o di coniuge.

Il secondo comma della norma prevede sanzioni più severe per chi sperpera i beni del coniuge o del figlio minore e per chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.

Si tratta di un reato proprio, poiché può essere commesso solo da chi ha obblighi di assistenza familiare. L’abbandono del tetto coniugale non costituisce di per sé reato, se non determina un inadempimento degli obblighi assistenziali. L’elemento chiave è il dolo generico, ossia la volontà di sottrarsi agli obblighi familiari, senza necessità di un intento specifico di nuocere.

La giurisprudenza sull’articolo 570 c.p.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 1327/19), per configurare il reato di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza è necessario valutare lo stato di bisogno del beneficiario, considerando le necessità ordinarie e le somme precedentemente versate dall’obbligato.

Inoltre, la Cassazione ha chiarito (sent. n. 26433/2021) che la reiterata omissione del mantenimento giustifica la revoca della sospensione condizionale della pena per recidiva specifica. Il giudice penale deve accertare se l’inadempimento parziale dell’assegno abbia compromesso la sussistenza del beneficiario, tenendo conto della reale capacità economica dell’obbligato (Cass. n. 24050/2017).

Infine, la Suprema Corte ha stabilito che il reato non è configurabile nei confronti di figli maggiorenni non inabili al lavoro, anche se studenti (Cass. sent. n. 8883/2018).

L’articolo 570 bis c.p.: focus sugli obblighi economici

L’art. 570 bis c.p. estende le pene dell’art. 570 c.p. a chi si sottrae agli obblighi economici derivanti dalla separazione, dal divorzio o dall’affidamento condiviso. Questo articolo ha sostituito le previsioni degli articoli 12-sexies della Legge n. 898/1970 e 3 della Legge n. 54/2006, mantenendone la continuità normativa.

Secondo la Cassazione (sent. n. 7277/2020), il reato di mancato versamento dell’assegno di mantenimento è perseguibile d’ufficio. È configurabile anche in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, grazie a una lettura sistematica della norma confermata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 189/2019).

Prove e oneri dell’imputato

Le difficoltà economiche dell’obbligato non escludono automaticamente la configurabilità del reato, a meno che non si dimostri uno stato di assoluta e incolpevole indigenza, documentato da prove concrete (Cass. n. 24454/21). La Cassazione ha ribadito che il reato si configura per il mancato pagamento delle somme stabilite in sede civile, senza necessità di dimostrare un’effettiva privazione dei mezzi di sussistenza.

Le norme previste dagli articoli 570 e 570 bis c.p. hanno un’importante funzione di tutela dei diritti fondamentali dei familiari economicamente più deboli. La giurisprudenza ha contribuito a delineare i confini di queste fattispecie penali, chiarendo che l’inadempimento reiterato e ingiustificato degli obblighi assistenziali integra un illecito punibile penalmente. La loro applicazione rigorosa è essenziale per garantire la protezione dei soggetti vulnerabili all’interno del contesto familiare.

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