L’affidamento in prova al servizio sociale è una delle principali misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario italiano. Si tratta di uno strumento fondamentale per favorire il reinserimento sociale dei condannati, ridurre il rischio di recidiva e alleggerire il sovraffollamento carcerario.
Questa misura è disciplinata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario e consente al condannato di scontare la pena al di fuori del carcere, sotto il controllo e la guida del Servizio Sociale, per un periodo corrispondente alla pena residua da espiare.
Quando è possibile richiedere l’affidamento?
Nel momento in cui viene emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva, se sussistono i presupposti per accedere a una misura alternativa, il Pubblico Ministero può sospendere l’esecuzione e concedere al condannato un termine di 30 giorni per presentare un’istanza di affidamento in prova, tramite il proprio legale di fiducia.
L’obiettivo di questa misura è quello di proteggere il condannato dai danni derivanti dall’ingresso in un contesto penitenziario, offrendo al contempo un percorso rieducativo e di reinserimento nella società.
Requisiti per l’accesso
Per poter beneficiare dell’affidamento in prova, occorre soddisfare determinati requisiti:
- Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se residua.
- Per i detenuti, è necessaria una relazione di sintesi redatta all’interno dell’istituto di pena che dimostri come la misura possa contribuire alla rieducazione del soggetto e alla prevenzione del rischio di recidiva.
- Per chi è in libertà, è sufficiente che il comportamento tenuto dopo la condanna sia tale da consentire un giudizio favorevole sulla possibilità di reinserimento, anche senza osservazione intramuraria.
Un’importante eccezione è prevista per le persone affette da AIDS conclamata, immunodeficienza grave o altre patologie gravi: in questi casi, l’affidamento può essere concesso anche oltre il limite di tre anni (art. 47-quater O.P.).
Limiti e cause di esclusione
Esistono però dei limiti che precludono l’accesso all’affidamento:
- Reati associativi o mafiosi (es. 416-bis c.p.), se non vi è collaborazione con la giustizia o impossibilità di collaborare (art. 4-bis O.P.).
- Reati di particolare gravità (omicidio, terrorismo, traffico aggravato di stupefacenti, estorsione aggravata, ecc.) se sussistono elementi che facciano pensare a legami con la criminalità organizzata o eversiva.
- Chi è evaso o ha già avuto la revoca di una misura alternativa, non può presentare nuova istanza prima di tre anni; il termine sale a cinque anni se, durante l’evasione o altra misura alternativa, è stato commesso un reato punito con almeno tre anni di reclusione (art. 58-quater O.P.).
Come si presenta l’istanza
La domanda di affidamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della sospensione dell’ordine di carcerazione e deve essere corredata da documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti.
- Se il condannato è in libertà, l’istanza va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha sospeso l’esecuzione della pena.
- Se il condannato è in stato detentivo, la richiesta va presentata al Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione, che può ordinare la liberazione del condannato qualora siano presenti gravi motivi e non sussista pericolo di fuga.
Nel caso di patologie gravi, è indispensabile allegare una certificazione medica che attesti le condizioni di salute.
Se l’istanza viene rigettata, l’esecuzione della pena riprende immediatamente, senza possibilità di ottenere una nuova sospensione per la stessa pena, anche nel caso in cui vengano presentate ulteriori richieste per altre misure alternative.
Il ruolo del Servizio Sociale
Il Centro di Servizio Sociale svolge un’indagine socio-familiare finalizzata a fornire al Tribunale di Sorveglianza una valutazione completa del contesto in cui vive il condannato: relazioni familiari, condizioni economiche, eventuali fragilità, capacità di reinserimento e disponibilità a seguire un percorso rieducativo.
Se il condannato è detenuto, il Centro partecipa anche alla redazione della relazione di sintesi elaborata dal gruppo di osservazione scientifica della personalità all’interno dell’istituto.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza
L’organo competente a decidere sull’ammissione all’affidamento è il Tribunale di Sorveglianza:
- Se il condannato è in libertà, è competente il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione.
- Se è detenuto, decide il Tribunale competente per territorio rispetto all’istituto penitenziario in cui si trova.
Una volta emesso il provvedimento di concessione, il condannato viene convocato per sottoscrivere il verbale contenente le prescrizioni da rispettare, tra cui:
- Obbligo di mantenere i rapporti con il Centro di Servizio Sociale;
- Indicazioni su dimora e libertà di movimento;
- Eventuale divieto di frequentare determinati luoghi o persone;
- Impegno lavorativo;
- Divieto di attività che possano favorire la commissione di reati.
Tali prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza nel corso dell’esecuzione, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Centro di Servizio Sociale.
Conclusione dell’affidamento
La misura si conclude in due possibili modi:
- Con esito positivo, che comporta l’estinzione della pena e di ogni effetto penale connesso, su ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
- Con revoca, in caso di gravi violazioni delle prescrizioni, commissione di nuovi reati o sopraggiunta condanna che comporti un residuo pena superiore a tre anni. In tal caso, il Tribunale di Sorveglianza provvede a ricalcolare la pena residua da espiare.
Le novità introdotte dal “Decreto Svuotacarceri”
Con il Decreto Legge n. 146/2013, convertito nella Legge n. 10/2014, è stato ampliato il limite massimo di pena per l’accesso all’affidamento, portandolo da tre a quattro anni.
In particolare:
- È stato inserito il comma 3-bis all’art. 47 O.P., che consente l’accesso all’affidamento anche ai condannati con pena non superiore a 4 anni, purché abbiano mantenuto, per almeno un anno precedente alla domanda, un comportamento conforme, anche se in regime di libertà o misura cautelare.
- Il nuovo comma 4 ha previsto che, in presenza di gravi pregiudizi legati alla detenzione, l’istanza possa essere valutata provvisoriamente anche dal Magistrato di Sorveglianza, che può concedere l’affidamento in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni.
Queste modifiche hanno avuto un forte impatto positivo sulla gestione dell’esecuzione penale, contribuendo a rendere il sistema più flessibile e orientato al recupero del condannato.